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Espropri a Serradifalco: nuovo ricorso dopo 20 anni

Il sindaco Giuseppe Maria Dacquì: «Si va avanti con l’adozione dell’impegno di spesa e la liquidazione dell’indennità»

SERRADIFALCO. Non è per nulla chiusa la ultra decennale vicenda del parcheggio di via Volpe. Perché lo sia ci sarà ancora da aspettare. Infatti, la ditta «Alaimo Enrico & C. sas», proprietaria del terreno dove è stato realizzato, ha presentato atto di citazione del comune al Tribunale civile e reclamo e ricorso al Tar contro la delibera dello scorso 30 luglio, di acquisizione dell'area e fissazione dell'indennità di esproprio, approvata dalla commissaria ad acta Rosalia Eleonora Presti. Quest'ultima, poi, due giorni dopo l'emanazione del provvedimento, ha chiesto al tribunale amministrativo regionale una proroga di 120 giorni "al fine di portare a compimento l'incarico". Anche se la seconda sezione del Tar di Palermo di giorni gliene ha concessi 60.
La commissaria, in esecuzione a una precedente sentenza del Tar del febbraio 2013, due mesi e mezzo fa aveva deciso l'acquisizione al patrimonio indisponibile del comune dell'area, di poco superiore ai mille metri quadri, e di stabilire in 23 mila euro il suo valore venale, come da stima effettuata dall'Agenzia delle entrate. Giusto l'ente che ha determinato il valore del terreno è l'oggetto del reclamo e del ricorso per chiedere l'annullamento della delibera.

Spiega il legale rappresentante della ditta, Enrico Alaimo: «La procedura, indicata dal Tar nella sentenza dell'anno passato, di stabilire il valore interpellando tre agenzie immobiliari, non è stata rispettata. L'agenzia delle entrate ha agito dopo avere siglato un accordo di collaborazione con il comune. Una delle due parti in causa». Con la citazione in giudizio, indicata per il 16 febbraio 2015, invece, la ditta chiede sia dichiarata "illegittima ed erronea la deliberazione del commissario ad acta", sia accertato, attraverso un consulente tecnico d'ufficio, "il reale valore dell'area, già ritenuta edificabile", e sia condannato il comune a "corrispondere la differenza" e a indennizzare i presunti danni "patrimoniale e non patrimoniale"; oltre che per la supposta occupazione del terreno "senza titolo" e il "ristoro del danno non patrominiale".
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