Il dottor Piero Catania, titolare della Farmacia di Via Cicero, nel Comune di Mussomeli, aveva impugnato, dinanzi al T.A.R. Palermo, con il patrocinio degli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi, il silenzio e, successivamente, il diniego opposto dall’Amministrazione comunale sulla propria istanza volta ad ottenere la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Mussomeli e l’autorizzazione al trasferimento della propria sede farmaceutica dalla Via Cicero alla Via Caltanissetta, in ragione di un presunto mutamento della distribuzione della popolazione nel territorio comunale.
Si costituivano in giudizio il Comune ed i farmacisti controinteressati, Vivia Piazza e Walter Cipolla chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
In vista dell’udienza di trattazione del merito, i legali della Farmacia Cipolla, controinteressata - Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia - eccepivano inoltre la tardività della memoria di replica depositata dal ricorrente in violazione del termine previsto per il deposito di nuove memorie, con conseguente richiesta di oscuramento e stralcio della stessa.
Il T.A.R. Sicilia - Palermo, Sezione Terza, Presidente Maria Cristina Quiligotti, relatore Maria Cappellano - richiamata la normativa di riferimento e le difese delle farmacie controinteressate – ritenendo infondato il ricorso proposto dalla farmacia Catania, assistita in giudizio dagli avv.ti Salvatore e Luigi Raimondi, lo ha respinto, rilevando come la contestata decisione dell’organo esecutivo del Comune di non modificare le sedi esistenti nel senso richiesto dal ricorrente, adottata tenuto conto anche dei pareri espressi dall’A.S.P. e dall’Ordine dei farmacisti, non risultasse affetta da nessun vizio di legittimità né eccesso di potere.
Secondo il Collegio, la finalità della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie “più che diretta a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale” è volta ad assicurare “l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini”, pertanto “il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre”.
Conseguentemente, il T.A.R., anche in accoglimento delle eccezioni sollevate dagli avvocati G. Rubino e G. Impiduglia, difensori della controinteressata farmacia del dottor Cipolla, circa l’insussistenza dei presupposti di legge per l’auspicata revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Mussomeli ed il conseguente trasferimento della Farmacia di Via Cicero - in primis, l’assenza di un “effettivo mutamento nella distribuzione della popolazione” - ha respinto il ricorso, condannando la farmacia del dott. Catania anche al pagamento delle spese del giudizio liquidate, in favore delle parti costituite, in complessivi 4.500 euro oltre oneri accessori come per legge.
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