Dietro la strage di via D’Amelio non ci fu solo la mano della mafia ma anche «gruppi di potere interessati all’eliminazione del magistrato». Il magistrato è Paolo Borsellino, che fu trucidato sotto casa della madre, a Palermo, assieme a cinque poliziotti di scorta. La frase è estratta dalla motivazioni di una sentenza del tribunale di Caltanissetta, presieduto da Francesco D’Arrigo. Un documento che aggiunge un altro tassello sulla ricostruzione dell’attentato di via D’Amelio. La partecipazione di soggetti estranei a Cosa nostra è uno dei passaggi contenuti nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sull’attentato del 19 luglio 1992. Il processo si è concluso lo scorso 12 luglio con la prescrizione del reato di calunnia aggravata per i poliziotti Mario Bo e Fabrizio Mattei e l’assoluzione per Michele Ribaudo. I giudici parlano di «anomala tempistica» della strage, avvenuta a soli 57 giorni da quella di Capaci, nella quale morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre poliziotti della scorta. Il pm ha sottolineato che «se è un dato oggettivo, obiettivo, inconfutabile e incontestabile che questi tempi non coincidono con gli interessi dell’organizzazione mafiosa, è altrettanto logico poter concludere che evidentemente questi tempi erano funzionali ad ambienti che non sono quelli di Cosa Nostra». Il pentito Gaspare Spatuzza, riferì della «presenza di una persona estranea alla mafia al momento della consegna della Fiat 126 imbottita di tritolo». «La presenza anomala e misteriosa di un soggetto estraneo a Cosa nostra - concludono - si spiega solo alla luce dell’appartenenza istituzionale del soggetto, non potendo logicamente spiegarsi altrimenti il fatto di consentire a un terzo estraneo alla consorteria mafiosa di venire a conoscenza di circostanze così delicate e pregiudizievoli per i soggetti coinvolti come la preparazione dell’autobomba destinata all’uccisione di Paolo Borsellino». Per quanto riguarda la tempistica, secondo quanto dichiarò Giuffrè «Riina non si preoccupò più di tanto delle conseguenze che potevano derivare dalle ravvicinate uccisioni di Falcone e Borsellino perché aveva la convinzione, proprio in ragione dei rapporti che lo legavano a non meglio specificati personaggi influenti esterni a Cosa Nostra, che lo Stato non avrebbe adeguatamente reagito». La decisione di uccidere Borsellino «fu dovuta ad un coacervo di cause concomitanti riconducibile al trittico: vendetta, prevenzione, destabilizzazione». Come già emerso dal Borsellino quater c’era da parte di Cosa nostra l’obiettivo di vendicarsi nei confronti di un «nemico storico» di Cosa Nostra rimasto in vita dopo la strage di Capaci; c’era poi «una finalità preventiva, volta a scongiurare il rischio che Paolo Borsellino potesse raggiungere i vertici delle nuove articolazioni giudiziarie promosse da Giovanni Falcone» e infine, una finalizzata a destabilizzare e quindi «a mettere in ginocchio lo Stato», ma sempre nella prospettiva propria di Cosa Nostra, attraverso il riferimento alla strategia stragista promossa da Riina come volta a «fare la guerra per poi fare la pace». Il tribunale si sofferma anche sulla misteriosa sparizione dell’agenda rossa di Borsellino, «dalla quale il magistrato, nel periodo successivo alla morte di Giovanni Falcone, non si separava mai, portandola sempre nella sua borsa di cuoio e nella quale appuntava, in modo quasi maniacale e con grande ampiezza di dettagli, fatti e notizie riservate, nonché le proprie riflessioni sugli accadimenti che si susseguivano nell’ultimo periodo della sua vita, poiché, nella vana attesa d’essere convocato dal procuratore di Caltanissetta, per essere sentito sulla strage di Capaci, riteneva che era giunto il momento di scrivere. Un’agenda che il giudice, senza dubbi, aveva con sé anche quel 19 luglio 1992». «A meno di non ipotizzare scenari inverosimili – si legge nelle motivazioni della sentenza - di appartenenti a cosa nostra che si aggirano in mezzo a decine di esponenti delle forze dell’ordine, può ritenersi certo che la sparizione dell’agenda rossa non è riconducibile ad una attività materiale di cosa nostra. Ne discendono due ulteriori logiche conseguenze. In primo luogo, l’appartenenza istituzionale di chi ebbe a sottrarre materialmente l’agenda. Gli elementi in capo non consentono l’esatta individuazione della persona fisica che procedette all’asportazione dell’agenda senza cadere nella pletora delle alternative logicamente possibili ma è indubbio che può essersi trattato solo di chi, per funzioni ricoperte, poteva intervenire indisturbato in quel determinato contesto spazio-temporale e per conoscenze pregresse sapeva cosa era necessario e opportuno sottrarre. In secondo luogo, un intervento così invasivo, tempestivo (e purtroppo efficace) nell’eliminazione di un elemento probatorio così importante per ricostruire - non oggi, ma già 1992 - il movente dell’eccidio di via D’Amelio certifica la necessità per soggetti esterni a cosa nostra di intervenire per «alterare» il quadro delle investigazioni evitando che si potesse indagare efficacemente sulle matrici non mafiose della strage (che si aggiungono a quella mafiosa) e, in ultima analisi, disvelare il loro coinvolgimento nella strage». Per la corte «movente della strage e finalità criminale di tutte le iniziative volte allo sviamento delle indagini su via D’Amelio sono intimamente connesse».