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La gravidanza non può essere d'ostacolo per l'accesso al lavoro: riammessa al concorso specializzanda di Canicattì

Il parere del Cga Sicilia ha portato la Regione ad annullare un provvedimento dell'Asp di Caltanissetta

L'edificio in cui ha sede il Cga Sicilia, in via Filippo Cordova, a Palermo

Lo stato di gravidanza non può costituire un ostacolo all’accesso al lavoro. Sulla base di questo principio il Consiglio di giustizia amministrativa ha cassato l'esclusione da un concorso di un medico, una trentenne di Canicattì.

L’Asp di Caltanissetta aveva indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, con cui metteva a bando 192 posti di dirigente medico da destinare alle strutture sanitarie e ospedaliere dell’Asp nissena. I 192 posti erano distribuiti nelle varie discipline e sei, in particolare, erano riservati alla posizione di dirigente medico di oftalmologia.

La procedura prevedeva quale requisito di ammissione per la partecipazione al concorso «l’iscrizione a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione richiesta». La dottoressa I.L.  specializzanda in oftalmologia, aveva deciso di inoltrare la propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale riservata ai dirigenti medici di oftalmologia, specificando, nella propria istanza, che non si era iscritta al terzo anno della scuola di specializzazione, a differenza degli altri corsisti, poiché collocata in astensione obbligatoria per maternità dall’ottobre 2022 a marzo 2023.

L’Asp di Caltanissetta non ne aveva tenuto conto ed aveva deliberato ugualmente l’esclusione dal concorso, le cui prove vennero fissate per il mese di maggio 2023. La trentenne ha quindi presentato ricorso in via straordinaria al presidente della Regione Siciliana, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per ottenere prima la sospensione e poi l'annullamento. I legali hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento, in quanto l’Asp nissena non aveva tenuto conto che la mancata iscrizione al terzo anno della scuola di specializzazione di oftalmologia non era imputabile alla ricorrente, ma discendeva dal fatto che la stessa aveva dovuto temporaneamente sospendere la frequenza dal relativo corso perché in gravidanza.

Rubino e Impiduglia hanno posto in evidenza che il T.U. delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità dispone il divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti alla data presunta del parto e nei tre mesi successivi. Inoltre, i due avvocati hanno rilevato come, ai sensi dell’art. 15 della Direttiva comunitaria 2006/54, conclusosi il periodo di astensione obbligatoria, la donna non può subire alcun pregiudizio in ordine alla propria carriera lavorativa per effetto dell’astensione.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, a seguito del parere chiestogli dall'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, entrando nel merito della controversia, ha richiamato diverse disposizioni, sovrannazionali e nazionali, volte ad affermare il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomo e donna in materia di occupazione e di impiego, ed altresì ha chiarito che lo stato di gravidanza non può in nessun caso rappresentare un ostacolo nell’accesso al lavoro. Il Cga della Sicilia, pertanto, ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della delibera dell’Asp di Caltanissetta. Per effetto dell’accoglimento del ricorso straordinario, I.L.- che era già stata ammessa ad espletare con riserva le prove concorsuali – verrà definitivamente inserita nella graduatoria di merito.

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