«La scelta assunta dall’amministrazione comunale di Milena (provincia di Caltanissetta), foriera di effetti pregiudizievoli per gli interessi dei proprietari dei terreni assoggettati a espropriazione, è chiaramente finalizzata al prioritario soddisfacimento dell’interesse imprenditoriale della Italkali Spa. Il Comune ha esercitato i propri poteri non già per migliorare (se non in via meramente accidentale) la pubblica fruizione viaria, bensì (essenzialmente) per soddisfare meglio le specifiche esigenze di viabilità della società appellata».
È il nucleo centrale delle motivazioni con cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ha accolto il ricorso di una cittadina del piccolo centro del Nisseno, Anna Maria P., contro il colosso siciliano e nazionale dell’estrazione e del salgemma, l’Italkali. Nella causa - conclusa col ribaltamento di una sentenza del Tar di Palermo del 19 dicembre 2022, favorevole al Comune, alla Regione Siciliana e all’azienda, un tempo partecipata regionale - i giudici del collegio presieduto da Ermanno de Francisco, relatore Giuseppe Chinè (e composto anche da Michele Pizzi, Giovanni Ardizzone e Nino Caleca) hanno ritenuto fondato l’appello proposto dall’avvocato Gaetano Caponnetto contro il municipio di Milena (avvocato Massimiliano Valenza), il dipartimento regionale della Protezione civile e l’Italkali, assistita dall’avvocato Nunzio Pinelli.
In sostanza, è stato accertato che l’azienda, dopo avere cercato invano di acquisire alcuni terreni che si trovavano sul tracciato di una strada da mettere al servizio della propria miniera di Racalmuto (Agrigento), avrebbe fruito dell’espropriazione imposta dal Comune di Milena, sul cui territorio ricadevano le particelle essenziali per realizzare l’opera. E anche il «progetto preliminare di messa in sicurezza della strada provinciale 152 Racalmuto-Milena», 650 metri di asfalto da realizzare in località Cozzo Tondo, sarebbe stato «senza oneri per il Comune», cosa che dimostra ancor di più come le decisioni municipali fossero di esclusivo interesse della società privata. Da qui lo sviamento e l’eccesso di potere. Si può cioè «concludere - si legge in sentenza - che gli organi municipali si sono limitati, nella specie, a “prestare” alla società l’esercizio (chiaramente illegittimo) del pubblico potere ablatorio, in quanto nessun onere ne sarebbe riverberato a carico del Comune, che perciò non ne avrebbe avuto pregiudizio alcuno: non è questa, all’evidenza, una corretta modalità di esercizio del potere pubblico, in conformità alla causa della sua attribuzione all’amministrazione».
Un ruolo lo aveva avuto pure la Protezione civile regionale, che in una relazione aveva evidenziato che la «realizzazione del nuovo tratto stradale trova giustificazione nella circostanza che trattasi di strada caratterizzata “oltre che da un intenso traffico veicolare, dal trasporto e dalla commercializzazione del sale estratto dalla miniera Italkali spa”». Proprio per via dell’«aggravio della sicurezza per la circolazione» c’erano stati l’intervento del Comune e l’inserimento «nel programma di dieci interventi approvato dalla giunta regionale con la deliberazione 26 del 6 febbraio 2020, con un finanziamento di 3.405.656,07 di euro». Il Cga ritiene indimostrata l’essenzialità dell’opera per la sicurezza pubblica. Infondata anche la tesi difensiva della «coincidenza tra interesse pubblico e di una azienda privata: non è in discussione tale circostanza - chiosa la sentenza - ma è emerso come l’intero iter procedimentale, nelle sue varie fasi e sin dall’avvio, si sia svolto con l’apporto propulsivo e determinante della Italkali spa, per gli interessi imprenditoriali prioritari e certamente prevalenti di quest’ultima».
Nella foto lo stand dell'Italkali al Cibus di Parma (dalla pagina Facebook dell'azienda)
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