La notifica non sarebbe valida e un contribuente non dovrà pagare al comune una cartella da ottomila euro. Mentre la commissione tributaria valutava il ricorso presentato dal contribuente, tramite l'avvocato Davide Middione, infatti, la pretesa tributaria del Comune era andata prescritta. Riguardante, com'era, la tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu) del 2009, che il contribuente non avrebbe versato al Comune. Il motivo della nullità eccepita dal legale di fiducia del contribuente sarebbe legato all'ente cui l'agente della riscossione si era rivolto per notificare la cartella. Un'agenzia postale privata. E non pubblica. Nel corso del procedimento, l'avvocato Middione ha eccepito che «solo le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo Poste italiana avrebbero valenza fidefaciente». Stesso valore, invece, non avrebbero, «le notifiche effettuate da un servizio di poste private, non essendo legittimato a certificare l'avvenuta regolare notifica». Ha sostenuto ancora l'avvocato. Per il quale, quindi, la cartella andava annullata per un presunto «vizio di notifica». L'articolo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia